Decreto Flussi 2025
- Abog. Belkis Espinal
- 7 dic 2024
- Tempo di lettura: 3 min
NORMATIVA
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2024-2025"
- D.L. 11/10/2024 n. 145
- circolare ministeriale congiunta n. 9032 del 24.10.24

QUOTE
Il DPCM definisce i criteri per la determinazione dei flussi, nell'ambito delle quote, fissa le quote per il triennio e dà disposizioni sulle procedure.
Saranno ammessi in Italia complessivamente nell’arco degli anni 2023-2025 n. 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.
Si fa presente che il numero di quote a livello provinciale sarà definito solo dopo il giorno del click-day, sulla base del totale delle istanze pervenute. Non risulta quindi possibile conoscere a priori il numero di quote assegnate ai singoli territori provinciali.
PAESI AMMESSI
Sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria, i cittadini dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea) Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.
Per il lavoro domestico invece sono ammessi tutti i paesi esteri.
SETTORI AMMESSI
i settori previsti per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato NON stagionale sono esclusivamente i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni,
alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici e nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
per i lavoratori subordinati stagionali i settori sono quello agricolo e turistico-alberghiero.
PRECARICAMENTO E CLICK DAY
Per l’anno 2025, le domande DEVONO essere pre-caricate sul portale ALI del Ministero dell’Interno dalle Associazioni datoriali di categoria/consulenti del lavoro/commercialisti/avvocati:
- dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (per il restante 30% delle quote complessive stagionali)
Solo se sono state precaricate tempestivamente le domande potranno essere inviate dalle ore 9:00 dei seguenti click-days:05 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 comma 3 lettera a. – Mod. B2020);
07 febbraio 2025 per:
i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione
con l'Italia in materia migratoria (art.6 comma 3 lettera b.);
o i lavoratori di origine italiana, da parte di almeno un genitore fino al terzo grado,
residenti in Venezuela (art. 4 comma a. – Mod. B);
gli apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato della Nazioni Unite (art. 4
lettera b.);
i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-
sanitaria (art. 4 comma c. – Mod. A-bis); 12 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore agricolo (art. 7 – Mod. C- Stag); 12 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore turistico-alberghiero in misura pari al 70% delle quote complessive (art. 7 – Mod. C-Stag); 01 ottobre 2025 per i lavoratori subordinati stagionali del settore turistico-alberghiero per il restante 30% delle quote complessive (art. 7 – Mod. C-Stag).
DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla documentazione da produrre per l’inoltro delle istanze di nulla osta al lavoro ed in particolare sull’asseverazione e, per le domande di lavoro subordinato non stagionale e per il lavoro domestico, la preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego per il rilascio della dichiarazione di indisponibilità rilasciata dal CPI competente sul territorio (in funzione della futura sede di lavoro).
CONVERSIONI NON PIU’ SOGGETTE A QUOTE
la circolare Ministeriale congiunta sopracitata evidenzia che:
le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale (art. 5 comma a. – Mod. VB); o le conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 5 comma b. – Mod. LS, LS1, LS2); o in via sperimentale e solo per l’anno 2025, i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze sull’intero territorio nazionale, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani
SONO AL DI FUORI DELLE QUOTE (c.d. fuori quota).
SOGGETTI ABILITATI ALPRECARICAMENTO:
Le istanze possono essere inviate esclusivamente dai soggetti di seguito elencati:
- consulenti del lavoro/commercialisti/ avvocati e soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1 della legge 1271979;
- organizzazioni datoriali di cui all’art. 24 bis del TUI
- solo per le 10.000 quote relative all’assistenza familiare/socio sanitaria nel caso di grandi anziani e famiglie con soggetti disabili: solo dalle organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del CCNL del lavoro domestico (Assindatcolf ecc) e dalle A.P.L.
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